Come funziona la pensione integrativa e fino a che età vale la pena iscriversi a un fondo pensione

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La sua funzionalità risalta ancora di più da quando la riforma previdenziale ha modificato il sistema di calcolo dell’assegno pensionistico da retributivo (basato su una media degli ultimi stipendi) a contributivo (basato su quanto realmente versato durante la vita lavorativa). Il tasso di sostituzione – ovvero il rapporto tra la prima pensione e l’ultimo salario – previsto per le pensioni contributive è infatti inferiore al tasso di sostituzione delle pensioni retributive dei nostri nonni: il retributivo viaggiava intorno all’80% (assegno pensionistico pari all’80% circa dell’ultimo stipendio), mentre il contributivo varia tra 65% circa per i dipendenti e 40% o 50% per gli autonomi. Significa che in media le pensioni totalmente contributive ammonteranno a poco più della metà dell’ultimo stipendio.

Il primo significativo vantaggio di una pensione integrativa è quindi un maggiore reddito pensionistico

Ecco perché una pensione privata che integri un reddito pensionistico così ridotto è sempre più fondamentale e opportuna. Anche in età già matura. Grazie al continuo aumento dell’aspettativa di vita e dell’età pensionistica, anche a 45/50 anni si hanno ancora davanti 20 o 25 anni di lavoro, tempo sufficiente ad accumulare un piccolo capitale, tanto più che si tratta normalmente di anni di maggiore retribuzione e quindi di più agevole contribuzione.

A rendere ancora più appetibile l’investimento in una forma di pensione integrativa, varie agevolazioni fiscali, sia in fase di accumulo che di decumulo. Vale anche l’osservazione che la previdenza complementare è un investimento che, sebbene più rigido di un piano di accumulo che si può riscattare quando si vuole (ma non è agevolato fiscalmente), prevede comunque la possibilità di anticipazione e riscatto per alcune emergenze o necessità definite per legge.

Come funziona pensione integrativa?

Il lavoratore versa al fondo pensione una somma che può corrispondere al TFR – che viene così distolto dall’azienda – più un’eventuale integrazione volontaria, che per le forme negoziali prevede anche il contributo del datore di lavoro. La somma totale viene affidata a un ente terzo – banca, impresa di assicurazione, società di intermediazione mobiliare o società di gestione del risparmio – che la amministra investendola sui mercati finanziari in prodotti diversi a seconda del profilo di rischio scelto dal lavoratore.

Nel caso della pensione pubblica il meccanismo è molto diverso: non esiste infatti una cassetta di sicurezza nominativa presso l’INPS con i nostri reali contributi, essendo la distribuzione delle pensioni in Italia ancora a ripartizione, ovvero gestita attraverso un “giro di conto” che vede gli attuali lavoratori finanziare le attuali pensioni, basando il meccanismo su un patto generazionale che si rinnova. La pensione privata invece è frutto di un capitale accumulato e investito contestualmente sui mercati finanziari, per lo più in fondi comuni e ETF. Ciò implica una prima considerazione: se la pensione pubblica è garantita, seppur minacciata dal rischio dell’invecchiamento della popolazione, cioè il disequilibrio tra il crescente numero di anziani pensionati e il decrescente numero di persone in età da lavoro, la pensione privata risponde al concetto di rischio/rendimento: l’entità del possibile rendimento è commisurata all’andamento dei mercati finanziari (oltre che alla capacità di risparmio del lavoratore e all’orizzonte temporale dell’età pensionistica). Per avere accesso alla possibilità di un rendimento più alto, devo accettare il rischio finanziario di perdita sul mio investimento.

Se il mio profilo è più conservativo, sceglierò per la mia pensione integrativa linee di investimento più prudenti, come titoli di Stato e obbligazioni, dove il rischio di perdita del capitale, ma anche quello di rendimento, è molto più basso.

La legge rischio/rendimento, spesso poco considerata dagli investitori italiani, vale per tutti i prodotti finanziari: non c’è rendimento senza rischio. I fondi pensione aggiungono alla promessa di un rendimento commisurato alla capacità di rischio e di risparmio (quanto verso), anche la leva del tempo e del capitale composto. Ogni anno l’investimento sarà composto dal capitale più i rendimenti degli anni precedenti. Fatto 100 il capitale originale, all’anno 2 il capitale investito sarà 100 + il rendimento dell’anno 1 che chiamiamo X. All’anno 3 sarà 100 + X + il rendimento dell’anno 2, ecc. Il tempo consente di far fruttare il meccanismo del capitale composto e di bilanciare periodi più o meno positivi, oltre che di poter aumentare il capitale investito in virtù dell’aumento dei salari nel corso della carriera.

Come viene erogata la pensione integrativa?

Al momento in cui scatta il diritto alla pensione, dopo un’anzianità minima di versamenti al fondo pensione, questo si può riscattare in due modi:

  • solo rendita vitalizia immediata o rendita vitalizia differita (cioè a partire da una certa data) o ancora mista (in parte immediata e in parte differita);
  • 50% in capitale subito e 50% in rendita
  • 100% in capitale subito disponibile nel caso la rendita di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell’assegno sociale.

I principali vantaggi dei fondi pensione?

  • Innanzitutto il fatto che l’adesione a un fondo pensione vincola una parte del nostro reddito, (almeno mentalmente perché resta una forma di risparmio volontaria) alla tutela del nostro benessere futuro. Inoltre, al fondo pensione si possono molto spesso iscrivere anche i familiari a carico, iniziando così “l’anzianità” contributiva di altre persone per tempo; per esempio i figli anche se sono ancora bambini, o le mogli casalinghe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
  • I versamenti in una forma di previdenza integrativa o complementare o in Piani Individuali Pensionistici (PIP) godono di una serie di agevolazioni fiscali:
    • quanto versato ogni anno al fondo pensione è detraibile fino a € 5.164,57 dal reddito annuo che costituisce base di calcolo per le tasse (Irpef). Così anche per i versamenti per familiari a carico, sempre fino ad esaurimento del tetto massimo di detrazione;
    • i rendimenti maturati nella fase di accumulo sono tassati al 20% contro una tassazione più alta su altri prodotti finanziari come i fondi comuni (sui titoli di Stato però è del 12,5%);
    • dopo 15 anni di versamenti e comunque al raggiungimento dell’età pensionistica, sulla rendita integrativa derivante dalla pensione complementare si paga solo il 15% di tasse contro il 26% previsto per altre rendite finanziarie. Oltre i 15 anni di accumulo è prevista un’ulteriore diminuzione dello 0,3% l’anno fino al raggiungimento di un’aliquota minima del 9%
    • infine gli investimenti previdenziali sono esenti dall’imposta di bollo                                                                    
  • E’ possibile destinare preventivamente la rendita del fondo pensione, in caso di decesso, agli eredi (reversibilità) e spesso anche prevedere in partenza una maggiorazione per un sostegno Long Term Care in caso l’assicurato perda la propria autosufficienza. Ma queste opzioni vanno scelte al momento dell’iscrizione al Fondo.

Quali sono le forme possibili di pensione privata?

  • Fondi pensione chiusi, detti anche negoziali o contrattuali perché riservati per contratto ai lavoratori di una determinata categoria o azienda, oppure che fanno parte di alcune cooperative che li hanno promossi. Può anche trattarsi di fondi riservati a lavoratori autonomi e liberi professionisti grazi ad accordi promossi con enti finanziari dai rispettivi sindacati o associazioni di categoria regionali e nazionali o ancora casse professionali. L’adesione a questi fondi è quindi di tipo collettivo;                                                                                       
  • Fondi pensione aperti destinati invece a tutti i tipi di lavoratori, ma anche a percettori di altre forme di reddito (es. immobiliare). L’adesione a questo tipo di fondo è individuale;                                                                       
  • Esistono infine i Piani Individuali Pensionistici (PIP) che differiscono dal Fondo Pensione in quanto sono di fatto contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale che però godono degli stessi vantaggi fiscali previsti per i fondi pensione.

Anticipazioni e Riscatti  

Come già anticipato, in particolari condizioni previste per legge è possibile accedere a un’anticipazione dal proprio fondo pensione:

  • per affrontare spese mediche per malattia grave del titolare o di un famigliare (coniuge o figli) per un ammontare non superiore al 75% del montante maturato, con una tassazione del 15% (riducibile gradualmente fino al 9% in base all’anzianità contributiva al fondo pensione);                                                               
  • dopo 8 anni dall’iscrizione al fondo, per acquisto o ristrutturazione prima casa del titolare o di un figlio per un ammontare fino al 75%, tassato al 23%;                                                                                                                              
  • per altri motivi personali fino a un massimo del 30%, tassato al 23%.

E’ possibile richiedere diverse anticipazioni a titolo della stessa voce di spesa, purché in totale sia rispettato l’importo massimo previsto.

Per quanto riguarda invece il riscatto della pensione integrativa, le regole sono le seguenti:

  • Riscatto fino al 50%, se si è disoccupati da almeno un anno;                                                                                                 
  • Riscatto totale, per disoccupazione da almeno 4 anni.

In entrambi i casi la tassazione è del 15% riducibile al 9%, a seconda degli anni di iscrizione al fondo pensione.

  • E’ anche possibile chiedere il riscatto del 100% già al momento in cui si perde il lavoro, ma con una tassazione del 23%;                                                                                                                                                                        
  • Solo per l’adesione su base collettiva (fondi chiusi) è possibile richiedere il riscatto totale anche nel momento in cui si smette di lavorare o si cambia azienda, con una tassazione del 23%;                                                                 
  • Inoltre, in caso in caso manchino meno di 5 anni al diritto alla pensione pubblica e la partecipazione alla pensione complementare sia stata di almeno 5 anni, si può chiedere anticipare la prestazione della pensione integrativa;
  • In caso di invalidità totale e permanente, con riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, si ha sempre facoltà di riscatto.

In caso di cambiamento di azienda e di eventuale contratto collettivo sono previste regole particolari per il riscatto:

  • se si cambia azienda di lavoro e il nuovo datore formalizza in un accordo collettivo la continuazione dei versamenti alla stessa forma pensionistica precedente, non si può accedere alla facoltà di riscatto;                           
  • se dopo l’assunzione in un’altra azienda si rimane iscritto allo stesso fondo base collettivo, non si può accedere alla facoltà di riscatto. In questo caso conviene, se lo si desidera, riscattare prima dell’assunzione presso la nuova azienda;                                                                                                                                                               
  • se si perdono i requisiti di partecipazione al fondo e si inizia a lavorare per un’altra azienda che prevede l’adesione a un fondo pensione diversosi mantiene la facoltà di riscatto dopo la nuova assunzione;                        
  • se si decide di passare dall’adesione collettiva a quella individuale sulla stessa posizione previdenziale e quindi si perdono i diritti di riscatto previsti dall’adesione collettiva, le regole di riscatto valide diventano quelle previste per l’adesione individuale.

Ma davvero conviene sempre? Anche a 60 anni?

Anche chi percepisce pensioni di anzianità ha diritto a sottoscrivere un fondo pensione volontario, purché con almeno un anno di anticipo rispetto al compimento dell’età pensionabile. Spiega infatti questo articolo sul blog Capire per Investire che il vantaggio della detrazione fiscale potrebbe rendere conveniente l’investimento in un fondo pensione integrativo anche in età già matura, con l’esempio di un artigiano di 60 anni, con un reddito lordo di 60.000 euro e la sola futura pensione pubblica. Se questa persona versasse a un fondo pensione 5.000 euro l’anno per i successivi 10 anni, ogni versamento annuo, grazie alla deduzione Irpef, produrrebbe un vantaggio fiscale immediato di 2.050 euro evitandogli di salire allo scaglione successivo che prevede il 41% di tasse (in realtà, grazie all’ultima riforma, adesso l’aliquota è del 43%, quindi il risparmio sarebbe di 2.150 euro). Prescindendo per fini di semplificazione di calcolo la rivalutazione che i 50.000 euro versati avranno prodotto nei 10 anni, al momento del riscatto la tassazione sarà del 15%, ovvero 7.500 euro. Detraendo questa “spesa” dal risparmio fiscale nei 10 anni di 20.500 (21.500) euro, il profitto certo sarebbe di 13.000 (14.000) euro netti.

Inoltre, non superando il 70% della rendita prevista dal fondo il 50% dell’assegno sociale, l’ipotetico investitore avrebbe anche diritto a riscattare immediatamente l’intero capitale, se non fosse interessato alla rendita.

Consiglio finale

Con le complicazioni delle continue riforme e quelle dettate dal continuo aumento dell’aspettativa di vita, non si può più andare in pensione “a casaccio” ovvero prima possibile come si faceva una volta. Il pensionamento merita una vera e propria strategia, possibilmente sviluppata insieme con un esperto, che soppesi tutte le opzioni e consigli un comportamento avveduto e ragionevole per godere del massimo delle tutele per i successivi 20 anni di vita.

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